IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78 intervenuti il 20 dicembre 1978 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dell'intesa dei sindacati autonomi e della Cisnal, con i quali si e' convenuto di corrispondere al personale statale dal 1 gennaio 1978 l'importo di L. 800 annue per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato; importo che costituisce maturato economico ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali-retributivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, ed i segretari comunali, al personale di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 649, e' corrisposto l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1977.