IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;
  Visti  gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78 intervenuti
il  20  dicembre  1978  tra  il  Governo  ed  i  rappresentanti della
Federazione   unitaria   Cgil-Cisl-Uil,   dell'intesa  dei  sindacati
autonomi e della Cisnal, con i quali si e' convenuto di corrispondere
al personale statale dal 1 gennaio 1978 l'importo di L. 800 annue per
ogni  mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio
di  ruolo  e  non  di  ruolo  comunque prestato alle dipendenze dello
Stato;   importo   che   costituisce   maturato   economico  ai  fini
dell'inquadramento     del     personale     nei     nuovi    livelli
funzionali-retributivi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dal 1 gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo
non  dirigenti,  al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato
provvisti  dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre  1973,  n.  734,  escluso  quello di cui alla legge 7 giugno
1975, n. 259, ed i segretari comunali, al personale di cui alla legge
26  ottobre  1972, n. 649, e' corrisposto l'importo annuo lordo di L.
800  per  ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
servizio  di  ruolo  e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze
dello Stato fino al 31 dicembre 1977.